MODELLO ORGANIZZATIVO
DELLA VIBRO-BLOC S.P.A.
INDICE
Parte generale
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche
1.2 Sanzioni
1.3 Delitti tentati e commessi all’estero
1.4 Procedimento di accertamento dell’illecito e sindacato di idoneità del giudice
1.5 L’adozione del Modello di Organizzazione e gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
1.6 Linee Guida di Confindustria
2. Adozione del Modello di Organizzazione e gestione da parte di Vibro-bloc s.p.a.
2.1 Motivazione di Vibro-bloc s.p.a. nell’adozione del modello di organizzazione e gestione
2.2 Finalità del Modello
2.3 Struttura del documento
2.4 Modifiche ed Integrazioni del Modello
3. Organismo di Vigilanza
3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell’Organismo di Vigilanza
3.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
3.3 OdV: Reporting nei confronti degli organi societari
4. Selezione, formazione del personale e diffusione del Modello
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV
5.1 Segnalazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
5.2 Obblighi di informativa relativa ad atti ufficiali
6. Sistema disciplinare
6.1 Principi generali
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti
7. Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del documento
7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
7.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori
8. Codici di comportamento
9. Verifiche periodiche
Parte speciale “A”
Reati contro la pubblica Amministrazione
Parte speciale “B”
Reati Societari
Parte speciale “C”
Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Parte speciale “D”
Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Parte speciale “E”
Reati informatici e trattamento illecito di dati in violazione del diritto di autore
Parte speciale “F”
Reati contro l’industria ed il commercio
Parte speciale “G”
Reati ambientali
Parte speciale “H”
Reati di impiego di cittadini di paesi terzi irregolari
Parte speciale “I”
Corruzione privata
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionali pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.
Infatti, fino all’approvazione del decreto, di eventuali reati, anche se in ipotesi commessi nell’esclusivo interesse di una persona giuridica, doveva rispondere solo e unicamente la persona fisica del loro autore; attualmente, invece, ne risponde anche l’ente, che subisce in prima persona un autonomo procedimento penale ed è passibile di subire sanzioni rilevantissime persino in grado di bloccarne l’ordinaria attività.
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.
Il decreto ha inteso, pertanto, costruire un modello di responsabilità dell’ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest’ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.
La responsabilità prevista dal Decreto comprende i reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.
I punti chiave del Decreto riguardano l’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ne possono determinare la responsabilità.
In particolare possono essere:
.1 persone fisiche che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
.2 persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.
nonché la tipologia dei reati.
Quanto a quest’ultimi, destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:
– malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 -bis c.p.);
– indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- ter c.p.);
– concussione (art. 317 c.p.);
– corruzione di pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio per un atto d’ufficio (artt. 318-320 c.p.);
– corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319-320 c.p.);
– corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
– istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
– truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, primo comma, n. 1 c.p.);
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
– frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
– peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).
Successivamente, l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “Disposizioni
urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che mira a punire il reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” e precisamente:
– falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
– alterazione di monete (art. 454 c.p.);
– spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
– spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
– falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
– contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
– fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
– uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
Successivamente, l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002e, più di recente, anche dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali reati societari così come configurati dall’art. 3 del citato D.Lgs 61/2002 e dall’art. 31 della citata Legge 262/2005 sono i seguenti:
– false comunicazioni sociali (art.2621 c.c.);
– false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
– falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
– falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
impedito controllo (art. 2625 c.c.);
– indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
– illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
– illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
– operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
– omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
– formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
– indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
– illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
– aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
– ostacolo all’esercizio delle funzini delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
In seguito, l’art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto l’art. 25-quater, il quale dispone la punibilità dell’Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente:
– Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
– Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
– Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
– Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
– Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
– Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
– Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
– Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
– Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
– Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
– Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
– Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
– Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni ’70 e ’80, volta a combattere il terrorismo;
– Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York dell’8 dicembre 1999, in base al
quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell’allegato; ovvero
(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualcosa.
Perchè un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.
Commette altresì un reato chiunque:
(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l’attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o
(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l’intento del gruppo è di compiere un reato.
Successivamente, l’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al Decreto l’articolo 25-quinquies che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e, precisamente:
– Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.);
– Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
– Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
– Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
– Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
– Tratta di persone (art. 601 c.p.);
– Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).
La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25-sexies che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e ha inserito, altresì, nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 il nuovo art. 187-quinquies, che prevede una autonoma responsabilità amministrativa degli enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005.
In seguito, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto nell’art. 25-quater la nuova fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
La norma – evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, cagiona, in assenza di esigenze terapeutiche, una mutilazione degli organi sessuali femminili o, comunque, una lesione agli stessi.
Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale:
– Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
– Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis);
– Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
– Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
– Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
– Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
– Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 terzo comma, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
– Riciclaggi e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-bis – 648-ter c.p.).
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera “transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
– sia commesso in più di uno Stato;
– ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
– ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
– ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Per effetto dell’entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” è stato poi introdotto nel Decreto l’art. 25-septies che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:
– Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
– Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.);
commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Il Decreto Legislativo 231/2007, e successive modificazioni apportate dal D.L. 112/2008, di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell’art. 63, terzo comma, l’art. 25-octies che estende l’elenco dei reati presupposto alle seguenti fattispecie:
– Ricettazione (art. 648 c.p.);
– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
– Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 -ter c.p.).
Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/06).
A seguito dell’introduzione dell’art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.
Inoltre, per effetto dell’entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l’art. 24-bis che estende l’elenco dei Reati ai “delitti informatici e trattamento abusivo dei dati” e, precisamente:
– Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
– Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
– Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.);
– Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
– Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
– Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
– Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
– Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel Decreto dell’art. 24-ter sui Reati di Criminalità Organizzata.
Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati-presupposto, aggiungendovi:
– l’art. 416 cod.pen. (“associazione per delinquere”);
– l’art. 416-bis cod. pen. (“associazione di stampo mafioso”);
– l’art. 416-ter cod.pen. (scambio elettorale politico-mafioso”);
– l’art. 630 cod.pen. (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”);
– l’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (“associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope”);
– l’art. 407 comma 2, lett.a) n. 5 c.p.p (“delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine”).
La legge 23 luglio 2009, n. 99 ha esteso l’applicazione della normativa del D.Lgs 231/2001 all’ambito dei Reati contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis 1).
La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto, altresì, all’interno dei Reati di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” di cui all’art.25-bis del decreto le fattispecie di “contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” (di seguito, i “delitti di contraffazione”) e di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p..
La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha, inoltre, esteso la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto ai “delitti in materia di violazione del diritto d’autore” /art. 25-novies) configurabili ogni qualvolta venga commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente i reati previsti dagli articolo 171, primo comma,lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge sul Diritto d’Autore.
Successivamente, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel Decreto dell’art. 25-undecies sui Reati Ambientali. Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati-presupposti, aggiungendovi:
– uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esmplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
– distruzione o deterioramento di Habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3 e 5 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto si sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
– gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
– bonifica di siti (art.257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
– falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
– traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
– attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
– indicazione di false informazioni nell’ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.); e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
– violazione dei valori limite di emissione e elle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.);
– reati relativi al commercio internazionale delle specie di animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3-bis comma 1 della Legge 150/1992);
– violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”);
– inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs 202/2007).
Infine, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 160 (cd. “Legge Anticorruzione”) è stato introdotto nel corpus del Decreto, l’art. 25-ter, comma 1, lett.s)-bis relativo al reato di “corruzione tra privati” di cui all’art. 2635 c.c.. La Legge Anticorruzione ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2365 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” con una nuova disposizione, oggi rubricata “Corruzione tra privati”.
1.2 Sanzioni.
All’accertamento della responsabilità “amministrativa” a carico dell’Ente può far seguito l’applicazione di un regime sanzionatorio. Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività della Società, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell’attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
– l’Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
– l’interruzione dell’attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione.
In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente e sono costituite da:
Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) L’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
a) da soggetti in posizione apicale, ovvero
b) da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2) In caso di reiterazione degli illeciti.
Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività svolta dall’Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell’applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario giudiziale.
Le sanzioni interdittive possono essere applicate all’Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.
L’inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell’ente (art. 23).
Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44,00 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).
Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.
1.3 Delitti tentati e delitti commessi all’estero
L’Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da Reati commessi all’estero.
Nell’ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei Reati indicati nel Capo I del Decreto (artt. 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un ipotesi particolare di c. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p..
In base al disposto dell’art. 4 del Decreto, l’Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a Reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all’estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.
I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’Ente per Reati commessi all’estero sono:
a) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’Ente, ai sensi dell’art. 5, primo comma, del Decreto;
b) l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
c) l’Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p..
Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l’Ente risponde purchè nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
1.4 Procedimento di accertamento dell’illecito e sindacato di idoneità del giudice
La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato viene accertata nell’ambito di un procedimento penale.
Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del Reato presupposto della responsabilità dell’Ente.
L’accertamento della responsabilità dell’Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:
la verifica della sussistenza del Reato presupposto per la responsabilità dell’Ente;
l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’Ente alla commissione del Reato da parte del suo dipendente o apicale;
il sindacato di idoneità sui Modelli adottati.
Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello a prevenire i Reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della cd. “prognosi postuma”. Il giudizio di doneità è, cioè formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.
1.5 L’adozione del “Modello di organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
Gli articoli 6 e 7 del Decreto, in relazione al suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevedono, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri che:
a) l’organo dirigente dell’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lett.b).
Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:
1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai Reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
4. prevedere obbilghi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a preveniore i Reati.
E’ infine previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente.
1.6 Linee Guida di Confindustria
La predisposizione del presente Modello è ispirata alle linee Guida emanate da Confindustria.
Il percorso d queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:
– individuazione delle Aree a Rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia astrattamente configurabile la realizzazione dei Reati;
– predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Tale attività è supportata dall’insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una rogionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
Per reati dolosi:
– codice etico;
– sistema organizzativo;
– formazione e addestramento;
– comunicazione e coinvolgimento;
– gestione operativa;
– sistema di monitoraggio e sicurezza.
Per reati colposi:
– codice etico;
– sistema organizzativo;
– formazione e addestramento:
– comunicazione e coinvolgimento;
– gestione operativa;
– sistema di monitoraggio e sicurezza.
Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:
– verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
– separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
– documentazione dei controlli;
– introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
– individuazione di un O.d.V. I cui principali requisiti siano:
. autonomia ed indipendenza;
. professionalità;
. continuità d’azione.
– obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’O.d.V., per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
– possibilità di attuare in seno al gruppo soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
. in ogni controllata sia istituito l’O.d.V.;
. sia possibile per l’O.d.V. della controllata avvalersi delle risorse operative della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
. i soggetti di cui si avvale l’O.d.V. della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell’effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente all’O.d.V. Di quest’ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.
Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità della specifica struttura organizzativa di ciscuna società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.
2. Adozione del modello di organizzazione e gestione da parte di VIBROBLOC S.p.A.
2.1 Motivazioni di Vibrobloc S.p.A. nell’adozione del modello di organizzazione e gestione.
Vibro-bloc S.p.A. al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.
Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice Etico (allegato al presente Modello) assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
2.2 Finalità nel Modello.
Il Modello predisposto da Vibro-bloc S.p.A. si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:
Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:
2.3 Struttura del documento.
Il presente documento (Modello) è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali”, predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte di Vibro-bloc S.p.A. contemplate nel Decreto 231/2001. Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello. La Parte Speciale “A” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili in danno alla Pubblica Amministrazione. La Parte Speciale “B” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto, cioè per i c.d. reati societari, nel cui ambito, peraltro, è stato ricompreso l’art. 25-sexies per i c.d. reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. La parte Speciale “C” riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi sia a livello nazionale, sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario. La parte Speciale “D” riguarda i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dall’art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123, che ha inserito l’art. 25-septies. La parte Speciale “E” riguardale tipologie di reati indicati all’art. 24 bis del decreto, ossia per i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati, posti in essere da soggetti facenti parte dell’organizzazione della Società per arrecare un vantaggio alla stessa. La parte Speciale “F” riguardale tipologie specifiche di reati indicati all’art. 25 bis 1, ossia per i reati contro l’industria ed il commercio. La parte Speciale “G” riguarda i reati indicati all’art. 25-undecies, ossia per i reati ambientali. La parte Speciale “H” trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all’art. 25-duodecies, ossia per il reato di impiego di Cittadini irregolari. La parte Speciale “I” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati indicati all’art. 25-ter, comma 1,
lett. s) – bis, ossia per i reati di corruzione privata.
Fanno parte del Modello i seguenti allegati e loro successive modificazioni:
All. 1 Codice Etico,
All. 2 Struttura Organizzativa,
All. 3 Articolazione dei Poteri e Sistema delle Deleghe.
2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello.
Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Vibro-bloc S.p.A.
In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di Vibrobloc S.p.A. di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231.
3. Organismo di Vigilanza – (OdV)
4.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza (OdV) di Vibro-bloc s.p.a. è composto da un unico membro di comprovata esperienza e competenza, il quale abbia i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione. L’OdV dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere nominati nuovamente una seconda volta.
Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’OdV, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l’OdV di Vibro-bloc s.p.a., su richiesta dello stesso, sarà supportato da tutte quelle figure dirigenziali esistenti all’interno della società (quali ad esempio, la Direzione Affari Legali, La Direzione Affari Societari, la Direzione Personale, Organizzazione e servizi, ecc.), in ragione delle specifiche competenze di ciascuna di esse, senza peraltro inficiare il principio di indipendenza, ovvero di consulenti esterni.
3.2 Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza (OdV).
All’OdV di Vibro-bloc è affidato sul piano generale il compito di:
A. vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
B. verificare la reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
C. garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
D. valutare le necessità di proporre agli organi sociali competenti (Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) eventuali aggiornamenti del presente Modello, con particolare riferimento all’evoluzione/mutamenti della struttura organizzativa o operativa aziendale e della normativa;
E. acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere alle proprie responsabilità;
F. verificare l’adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
G. verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso, anche sulla base delle richieste di chiarimento o delle segnalazione pervenute;
H. svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.
Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l’OdV può, in qualsiasi momento, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all’applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti.
In particolare sono previste:
– verifiche su specifiche operazioni aziendali: a tal fine l’OdV procederà periodicamente ad una verifica degli atti e/o dei contratti riguardanti le “aree di attività a rischio” e i “processi strumentali”, secondo i tempi e modalità dallo stesso individuate;
– verifiche sulle procedure/regole di comportamento adottate: a tal fine l’OdV procederà periodicamente ad una verifica sull’efficacia e sull’effettiva attuazione delle procedure/regole di comportamento riferibili al Modello.
L’OdV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all’accertamento dell’esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l’opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del modello.
L’OdV verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.
In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all’OdV per i chiarimenti opportuni.
Ai fini specifichi dell’esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all’OdV è attribuito annualmente un’adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte con piena autonomia economica e gestionale.
3.3 OdV: Reporting nei confronti degli organi societari.
Sono assegnate all’OdV di Vibro-bloc s.p.a. due linee di reporting:
– la prima, su base continuativa, direttamente con l’Amministratore Delegato e, con cadenza almeno semestrale, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– la seconda, su base periodica annuale, nei confronti dell’intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l’incarico venga espletato dall’OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.
L’OdV di Vibro-bloc s.p.a. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.
Ogni anno, inoltre, l’OdV di Vibro-bloc s.p.a. trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull’attuazione del Modello.
4. Selezione, formazione del personale e diffusione del modello
Vibro-bloc s.p.a., in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un’ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l’OdV.
In particolare, per quanto attiene alla comunicazione, è previsto che il Modello sia consegnato unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari; esso è, inoltre, pubblicato per quanto concerne la parte generale, nel sito internet della società mentre le procedure ad esso riferibili nella intranet aziendale.
Per quanto riguarda la formazione, Vibrobloc s.p.a. ha poi previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall’eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale
contesto.
Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell’area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano.
Per quanto concerne la realtà di Vibro-bloc, la formazione del personale sarà gestita dai competenti organi aziendali, ed in particolare dall’ente personale, in stretta cooperazione
con l’OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:
L’attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.
Saranno altresì forniti a soggetti esterni al Gruppo (Collaboratori esterni e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Vibro-bloc sulla base del presente Modello organizzativo nonché sul Codice Etico e sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.
5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV
5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, per il tramite delle competenti funzioni aziendali, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del presente Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all’attuazione del presente Modello nelle aree di attività di rischio.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:
5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.
Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’OdV, per il tramite delle competenti funzioni aziendali, le informative concernenti:
– Le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
– Documentazione relativa a contratti di appalto affidati da enti pubblici;
– i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
– le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
– i rapporti predisposti dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
– le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
– l’invio delle copie dei verbali del Collegio sindacale e del CDA;
– gli organismi e il sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore e qualsiasi modifica ad esso riferita.
Periodicamente l’OdV propone, se del caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.
6 Sistema disciplinare
6.1 Principi generali.
Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne che integrano il Modello.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall’azienda, e segnatamente dalla competente Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti.
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.
Il sistema disciplinare aziendale di Vibro-bloc s.p.a. è costituito dalle norme pattizie di cui al CCNL “Manufatti e Cementi” (di seguito “CCNL”), e, negli specifici, degli art.li 49 e ss. riguardanti i Doveri del lavoratore e relativi provvedimenti disciplinari, con l’elencazione dei provvedimenti disciplinari applicabili in conseguenze delle mancanze poste in essere dai lavoratori, nonché con la descrizione dei provvedimenti disciplinari, in concreto irrogabili, in relazione a specifiche condotte considerate.
In relazione a quanto sopra, il presente Modello fa riferimento a quanto previsto dal CCNL vigente in materia di provvedimenti disciplinari e riconduce le violazioni dello stesso alle fattispecie già previste dalla contrattazione collettiva.
In particolare, anche in applicazione del CCNL per il personale non dirigente, si prevede che:
1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO
Il lavoratore che:
– violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
2) Incorre nel provvedimento della MULTA non superiore a 3 ore di retribuzione
Il lavoratore che:
– violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.
3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE da 1 a 10 giorni.
Il lavoratore che:
– nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di Vibro-bloc s.p.a., arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda.
4) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
Il lavoratore che:
– adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionatorio dal Decreto.
5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.
Il lavoratore che:
– adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, e inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal Decreto medesimo.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:
– all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
– al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
– alle mansioni del lavoratore;
– alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
– alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV e dal dalle competenti funzioni aziendali.
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti.
In caso di violazione, da parte di dirigenti (anche amministratori), delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.
7 Altre misure di tutela nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni del documento
7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.
La violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di Vibrobloc s.p.a., va denunciata senza indugio all’OdV dalla persona che la rileva. Se la denuncia non è manifestamente infondata, l’OdV ne informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile.
7.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori.
Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, Partner o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
A tal fine l’OdV di Vibro-bloc s.p.a. concorderà, di volta in volta, con le competenti funzioni aziendali le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l’aggiornamento della stessa.
8 Codici di comportamento
Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integreranno con quelle di eventuali altri codici deontologici di futura emanazione da parte della Vibro-bloc s.p.a.
Sotto tale profilo, infatti, il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto (per i reati, cioè, che, anche se compiuti apparentemente nell’interesse e/o a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee Guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un
ampliamento o estensione dei codici deontologici già presenti in azienda o di futura emanazione.
9 Verifiche periodiche
Sono previsti due tipi di verifiche da parte dell’OdV avvalendosi del supporto operativo delle competenti funzioni aziendali:
(i) Verifiche sugli atti : periodicamente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società con riguardo ad aree afferenti attività a rischio;
(ii) Verifiche delle procedure : periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall’OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.
All’esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di Vibrobloc s.p.a. (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall’OdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le opportune azioni da intraprendere.